Gentili clienti, vi riportiamo di seguito le principali misure per il lavoro nella Legge di Bilancio 2026.
Imposta persone fisiche
Riduzione dell’aliquota intermedia dal 35% al 33% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro, rimangono invariate le altre due aliquote (23% fino a 28.000 euro, 43% oltre i 50.000 euro).
Rinnovi contrattuali Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, verranno assoggettati – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad un’imposta sostitutiva pari al 5%. Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a euro 33.000 e senza necessità di una specifica istanza da parte dei lavoratori. Si ritiene che, nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza del reddito conseguito nel 2025 dal lavoratore, sarà lo stesso dipendente che dovrà autocertificare la sussistenza del requisito richiesto dalla Legge mediante CU.
Premi di produttività
Per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti nel 2026 – 2027:
– l’imposta sostitutiva è pari all’1%
– il limite del premio sale a 5.000 euro annui.
Preme ricordare che tale beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che abbiano percepito nel periodo d’imposta precedente redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Detassazione lavoro notturno e festivo
Per il solo anno 2026 – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – sono assoggettate a un’imposta sostitutiva pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite di 1.500 euro, a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Le predette disposizioni sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato – esclusi quelli appartenenti al settore turistico, ricettivo e termale – nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Qualora il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Sono esclusi i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Buoni pasto
Innalzato da 8,00 a 10,00 euro l’importo complessivo giornaliero dei buoni pasto in forma elettronica che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Trattamento integrativo speciale settore turismo e pubblici esercizi su notturni e festivi
Si estende la misura introdotta con la Legge di Bilancio 2025 dall’ 1/01/2026 al 30/09/2026 con la stessa percentuale (15%) e le medesime condizioni sostanziali.
Il requisito reddituale è ancorato al reddito 2025 (sempre entro 40.000 euro).
Conferimento automatico del TFR
Dal 1° luglio 2026 il lavoratore nuovo assunto ha 60 giorni (non più 6 mesi) dalla data di assunzione per decidere se conferire il TFR alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda. Dopo tale data periodo scatta il silenzio – assenso ed il TFR viene automaticamente conferito alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Fondo tesoreria Inps
A decorrere dal periodo di paga dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del Tfr all’INPS i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
I lavoratori rientranti nel calcolo sono tutti coloro che abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, computati in proporzione all’orario di lavoro. La Legge di Bilancio per il 2026 inserisce un periodo transitorio: per il biennio 2026–2027, infatti, l’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS scatta per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Nel periodo tra il 1/1/2028 e il 31/12/2031 saranno obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, sempre con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
A decorrere, invece, dal periodo di paga dal 1° gennaio 2032, si amplia ulteriormente la platea dei datori di lavoro che obbligatoriamente dovranno versare il Tfr al Fondo Tesoreria INPS, portando il limite numerico di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungano tale limite dimensionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività.
Esonero contributivo per assunzioni trasformazioni a tempo indeterminato
Previsto un esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi.
Le assunzioni agevolate sono quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, riguardanti personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni, nel medesimo periodo, dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previste.
La misura sarà dettagliata (condizioni di accesso, destinatari, importi, ecc.) da un successivo decreto ministeriale.
Promozione occupazione per mamme lavoratrici
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di euro 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Per l’effettiva operatività dell’esonero contributivo sarà necessario attendere le istruzioni dell’INPS, che dovrà indicare le modalità e la decorrenza delle istanze di agevolazione presentate dai datori di lavoro.
Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro
Si introduce, dal 1° gennaio 2026, un diritto alla priorità nella trasformazione del contratto in part time ed un esonero contributivo per i datori che la concedono senza ridurre l’occupazione complessiva. La precedenza spetta ai lavoratori con almeno tre figli conviventi fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo a condizione che la trasformazione comporti una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
La definizione delle disposizioni attuative è demandata a un decreto interministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Integrazione del reddito delle lavoratrici madri
Per il 2026, l’Inps riconosce su domanda, una somma pari a 60 euro al mese non soggetti a contributi e imposte per ogni mese in cui è attivo il rapporto di lavoro dipendente o l’attività autonoma.
L’importo verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2026.
Si attendono istruzioni dall’istituto.
Congedo per malattia figli
Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro (senza indennità economica), nel limite di 10 giorni (il precedente limite era 5 gg) lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (il limite precedente era di 8 anni).
Contratto a termine per sostituzione lavoratori in congedo
Viene introdotta la possibilità di prolungare il contratto a termine stipulato per sostituire lavoratrici o lavoratori in congedo per un periodo aggiuntivo di affiancamento alla lavoratrice/lavoratore rientrante fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.
STUDIO GIAROLA