Oggetto: TFR e previdenza complementare, novità dal 1° luglio 2026
A decorrere dalle assunzioni del 1° luglio 2026, i lavoratori di prima assunzione* (esclusi i lavoratori domestici e del pubblico impiego), hanno 60 giorni di tempo per esprimere la propria scelta riguardo alla destinazione del TFR.
Decorsi 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, nel caso non venga espressa nessuna preferenza, i dipendenti saranno iscritti automaticamente al fondo di categoria del CCNL applicato.
Se il CCNL prevede più fondi, prevarrà quello con più adesioni mentre, in assenza di accordi, l’adesione andrà al fondo Cometa.
L’adesione automatica comprende la quota TFR, la contribuzione minima a carico del lavoratore e del datore di lavoro (eccetto nel caso in cui la retribuzione annua lorda sia inferiore all’assegno sociale).
Dopo un biennio, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione presso qualsiasi altro fondo aperto o piano individuale pensionistico conservando la contribuzione a carico del datore di lavoro stabilita dal CCNL.
La soglia dei contributi deducibili aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai nuovi assunti un’informativa sugli accordi collettivi applicabili, meccanismo dell’adesione, fondo destinatario, opzioni disponibili e tempistiche.
Al riguardo si attendono istruzioni Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e il nuovo modulo TFR2.
Nel caso di iscrizione automatica, l’azienda dovrà:
- comunicare l’adesione al fondo pensione;
- avviare i versamenti dalla prima scadenza utile;
- includere i ratei maturati dalla data di assunzione.
Inoltre, il datore di lavoro, per i lavoratori che cambiano impiego, dovrà verificare la scelta previdenziale antecedente e raccogliere apposita dichiarazione entro i 60 giorni dall’assunzione in quanto il versamento, se il dipendente aderiva già ad un fondo, proseguirà verso il fondo già in essere; nel caso di dipendente non aderente a nessun fondo, l’adesione automatica non opererà e il TFR o rimarrà in azienda o al Fondo Tesoreria Inps.
Nessuna eccezione è prevista per i contratti brevi (devono però durare più di 60 giorni), contratti stagionali (sarà necessario verificare le limitazioni previste dai vari fondi di categoria).
Per i lavoratori intermittenti, l’automatismo è momentaneamente sospeso in attesa di apposito decreto attuativo
(FAQ del Ministero del Lavoro consultabili da tutti i cittadini sul nuovo portale dedicato alla previdenza complementare https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq).
Considerata l’importanza delle recenti novità legislative in vigore dal 1° luglio 2026 e delle eventuali ripercussioni economiche, invitiamo tutti i datori di lavoro a sollecitare i propri dipendenti alla compilazione e alla restituzione del modulo TFR2 entro i termini stabiliti.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.
STUDIO GIAROLA
*Per lavoratori “prima assunzione” si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30/06/2026.



