Il Decreto Legge n. 48 del 4.05.2023 (c.d. Decreto Lavoro), in vigore dal 5.05.2023, introduce “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mercato del lavoro”.
Riportiamo di seguito le principali novità.
Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti potranno beneficiare di un esonero, sulla quota dei contributi previdenziali a loro carico, pari al 6% per redditi inferiori a 35.000 euro e del 7% per redditi inferiori a 25.000 euro.
La misura si applica per i periodi di paga dal 1.07.2023 al 31.12.2023.
Fringe benefit
Per l’anno 2023, la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefit, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, aumenta a 3.000 euro (per gli altri lavoratori il limite rimane a 258,23 euro).
Rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate/rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, e del gas naturale (per riscaldamento ed acqua calda sanitaria).
Contratti a tempo determinato
Vengono introdotte nuove causali per i rinnovi o le proroghe dei contratti oltre i 12 mesi di durata.
Le causali potranno essere individuate:
Incentivi all’occupazione giovanile
E’ previsto un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato giovani che alla data dell’assunzione:
L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate dal 1.06.2023 al 31.12.2023, per un massimo di dodici mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo:
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Innalzata a 15.000 la soglia per l’utilizzo delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
Negli stessi settori, i voucher potranno essere impiegati dagli utilizzatori che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato (anziché 10, come previsto per le altre imprese).
Omesso versamento ritenute previdenziali
Nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo omesso non superiore a 10.000 euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (prima era da 10.000 a 50.000 euro).
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Maggiorazione importi Assegno Unico Universale
A decorrere dal 1.06.2023 per i nuclei familiari in cui è presente un solo genitore è prevista la maggiorazione dell’assegno unico universale.
Obblighi di informazione per i dipendenti
Il decreto stabilisce che per adempiere agli obblighi di informazione sul rapporto di lavoro (precedentemente previsti dal Decreto Trasparenza) il datore di lavoro possa, in luogo della redazione dell’informativa, limitarsi a indicare al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che regola l’istituto di riferimento (a questo fine, il datore dovrà mettere a disposizione anche per via digitale tutti gli accordi collettivi applicati).
Assegno di inclusione
E’ stato abrogato il reddito di cittadinanza a favore dell’assegno di inclusione.
La nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale potrà essere richiesto da uno dei componenti dei nuclei familiari che comprendono una persona con disabilità, un minorenne o un over 60 e che rispondano a determinate condizioni reddituali, di residenza e di cittadinanza. L’assegno è richiesto dall’interessato con modalità telematiche all’Inps che lo riconoscerà previa verifica del possesso dei requisiti previsti.
Per i datori di lavoro privati che assumeranno percettori dell’assegno di inclusione, è previsto uno sgravio contributivo pari al 50 % o al 100% dei contributi carico azienda e per un massimo di 8.000 euro annui a seconda che il rapporto sia a tempo determinato o indeterminato.
E’ opportuno ricordare che, come tutti decreti legge, il provvedimento deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.
STUDIO GIAROLA