Indennità una tantum di euro 150

 

Il c.d. Decreto Aiuti-ter ha introdotto un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

Beneficiari dell'indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti che:

  • abbiano un rapporto di lavoro in essere a novembre 2022; 
  • nel mese di novembre 2022 abbiano un imponibile previdenziale non eccedente l'importo di 1.538 euro; 
  • dichiarino di non essere titolari di trattamenti di pensione e di reddito di cittadinanza.

Il pagamento dell'indennità, da parte dei datori di lavoro, andrà effettuato anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

  •  laddove in forza nel mese di novembre 2022;
  • subordinatamente alla dichiarazione attestante la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza.

Rispetto a tali lavoratori (stagionali, a tempo determinato, intermittenti, iscritti al FPLS) l'INPS riconoscerà l'indennità una tantum di 150 euro solo in via residuale, a domanda, qualora non l'abbiano già percepita a novembre 2022 da un datore di lavoro previa verifica dei requisiti, riferiti al 2021, della prestazione per almeno 50 giornate e conseguente reddito non superiore a 20.000 euro.

Tra i beneficiari dell'indennità rientrano anche ulteriori soggetti rispetto ai lavoratori sopra individuati, ai quali l'INPS riconosce direttamente la misura:

  •  in alcuni casi in via automatica (titolari di pensione con reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore per il 2021 a 20.000 euro, di indennità di disoccupazione NASpI, Dis-Coll e disoccupazione agricola, lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, percettori di reddito di cittadinanza); 
  • in altri previa domanda dell'interessato (es. co.co.co; tali soggetti non devono, altresì, essere titolari di trattamenti pensionistici e non devono avere, con riferimento a detto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un reddito non superiore ad euro 20.000 nell’anno 2021)

L'erogazione dei 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

L'indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una somma che aumenta direttamente il netto in busta al lavoratore.

L'indennità è riconosciuta, previa acquisizione, dal datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore nella quale lo stesso attesti:

  • di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022; 
  • che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

L'erogazione dell'indennità da parte dei datori genererà un credito che questi ultimi potranno compensare con i contributi Inps del mese. 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

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