Innalzamento del limite di esenzione fiscale e contributivo dei fringe benefit a 3.000 euro e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Tale soglia, ordinariamente fissata a 258,23 € dall’art. 51, comma 3 Tuir, era già stata aumentata a 600 € dall’art.12 del decreto legge n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis” convertito in Legge n. 142/2022).

L’estensione a 3.000 € della soglia fiscalmente agevolata è l’unica rilevante modifica operata alla disciplina precedente che per il resto rimane invariata. In particolare, resta confermata la possibilità di richiedere fino al 31/12/2022 il rimborso delle utenze di luce, acqua e gas intestate al lavoratore o ad un suo familiare ex art. 12 Tuir.

Nell’ambito di applicazione sono compresi anche tutti gli altri benefit previsti all’articolo 51, comma 4 del Tuir, come i fabbricati dati in uso o locazione, le auto assegnate in uso promiscuo, i prestiti e i mutui concessi a tassi agevolati, i cui valori vanno determinati secondo le regole contenute nello stesso comma 4.

L’ Agenzia delle Entrate, con propria circolare, ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del suddetto art. 12 del DL. 115/2022 e sul rapporto di quest’ultimo con il “bonus carburante”.

 

Ambito soggettivo

I destinatari dei fringe benefit agevolati dalle novità normative sono i dipendenti, i relativi familiari ex articolo 12 del Tuir e i soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli amministratori di società, i co.co.co e gli stagisti.

Le erogazioni possono essere di tipologia ed entità diverse tra i lavoratori e riguardare solo un dipendente o solo alcuni.

 

Ambito oggettivo

Solo per l’anno d’imposta 2022, la disciplina stabilita dall’art. 51 co. 3 del TUIR è modificata come segue:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito da lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258, 23 euro a 600 euro (con successivo DL 176/2022 a 3.000 euro). 

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della norma:

  • per la quota a carico del singolo condomino, le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengano ripartite fra i condomini;
  • le utenze per le quali, pur essendo le stesse intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

L’Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite della soglia per i fringe benefit.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal lavoratore con cui quest’ultimo attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche riportando gli elementi necessari per identificarle (n. della fattura, intestatario della fattura e, se diverso dal lavoratore il rapporto intercorrente con l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Tutta la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente.

 

L’Amministrazione finanziaria conferma che in caso di superamento del limite massimo di 600,00 euro ( ora 3.000,00 euro), il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto (non l’eccedenza).

 

Rapporti con il c.d. “bonus carburante”

L’agevolazione prevista dall’art. 12 del DL n. 115/2022 costituisce un’agevolazione ulteriore e automa rispetto al c.d bonus carburante.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e servizi erogati nel 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per i buoni carburante ed un valore di 600,00 euro (ora 3.000,00 euro) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

 

 

*Vale la pena evidenziare che il Decreto Aiuti Quater, in caso di mancata conversione in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (18/11/2022), perderà efficacia fin dall’inizio. In questa ipotesi, la quota massima di fringe benefit attribuibile tornerebbe quella di 600 € e, di conseguenza, eventuali spese di fringe benefit sostenute in aggiunta a tale predetta soglia determinerebbero lo sforamento della stessa, con conseguente esposizione a tassazione di tutti le spese di fringe benefit operate nel corso del 2022. Spetterà dunque alle aziende valutare il rischio di tale scelta.

 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

 

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