OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – MODALITÀ, CONTENUTI E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

 

Dal 21.12.2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali* è oggetto di preventiva comunicazione, da parte del committente, all’Ispettorato territoriale del lavoro, mediante sms o posta elettronica.

In data 11.01.2022 , l‘Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una nota per fornire le prime indicazioni utili per la comunicazione preventiva.

L’obbligo riguarda solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione andrà effettuata, prima dell’inizio della prestazione, attraverso l’invio di una email ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale del Lavoro del luogo dove si svolge la prestazione (in allegato l’elenco).

Il contenuto della comunicazione, che potrà essere direttamente inserito nel corpo della e- mail, senza alcun un allegato, dovrà contenere:

- dati del committente e del prestatore;

- luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell’attività;

- data inizio prestazione e presumibile fine (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);

- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 (entrata in vigore dell’obbligo) e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.01.2022 compreso.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata solo prima dell’inizio della prestazione.

La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti
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                                                                                                                                                                                                                        STUDIO GIAROLA


*rapporti di lavoro riconducibili al genere del lavoro autonomo di cui all’art. 2222 Cod.Civ, fiscalmente inquadrabili nei redditi diversi di cui all’art. 67 co. 1 lettera l del TUIR, caratterizzati dalla natura occasionale e saltuaria dell’attività svolta.

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