La circolare dell'INPS n. 8 del 14 gennaio 2022, ampia e dettagliata (allegata) per rendere operativa (o quasi) l'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
Introdotta dal decreto Sostegni bis, l'indennità copre gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 e segna l'ingresso, a partire dalla stessa data, di un nuovo obbligo per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori dello spettacolo, tenuti a versare la relativa contribuzione di finanziamento.
Facciamo il punto sulle nuove tutele illustrate dalla circolare che rinvia a un successivo messaggio i chiarimenti in merito ai nuovi obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
ALAS: cosa prevede il Sostegni bis
Il decreto Sostegni bis (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) riconosce, dal 1° gennaio 2022:
⦁ una indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
⦁ l'obbligo per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i predetti lavoratori di versare un'aliquota contributiva pari al 2% presso la Gestione prestazioni temporanee (articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
Si ricorda che l’indennità ALAS è esentasse e dà diritto d’ufficio alla contribuzione figurativa, ma non agli assegni per il nucleo familiare.
ALAS: destinatari
Sono coperti dalla nuova indennità di disoccupazione ALAS:
ALAS: requisiti
I lavoratori sopra individuati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- il rapporto di lavoro di cui erano titolari deve essere cessato involontariamente e non devono avere in corso rapporti di lavoro autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) o subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda;
- non essere titolari (alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS) di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie nonché dell’APE sociale. Se titolari di assegno ordinario di invalidità al momento della presentazione della domanda di ALAS o in corso di fruizione, i lavoratori possono optare a favore dell’indennità ALAS in luogo dell'assegno di invalidità;
- non devono essere componenti (alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS) di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- devono fare valere almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda. Si considerano utili solo i contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma coperta dall'indennità (articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997) nonchè i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e il congedo parentale regolarmente indennizzati per i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
- avere un reddito complessivo (non si considera quindi solo il reddito connesso all’attività autonoma tutelata) relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
ALAS: a quanto ammonta
L’indennità è pari al 75%:
N.B. Per reddito medio mensile si intende il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione. Alla determinazione della base di calcolo concorrono anche i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale.
L’indennità ALAS è corrisposta per la durata massima 6 mesi (156 giorni di contributi giornalieri), nel limite massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato e per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro.
ALAS: domanda
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica:
N.B. I 68 giorni decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo o del periodo di maternità indennizzato o del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale. Il termine inoltre decorre dal 14 gennaio 2022 (data di pubblicazione della circolare in commento) per le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della circolare.
Il termine di presentazione della domanda rimane sospeso nel caso di maternità o malattia indennizzabile dall'INPS o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile dall'INAIL.
ALAS: decorrenza
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
⦁ dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997), se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
⦁ dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la domanda è stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
⦁ dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
⦁ dal giorno successivo alla presentazione della domanda se è stata presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge. .
Per le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2022, data di pubblicazione della circolare, l'indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ALAS: incompatibilità e compatibilità
Oltre ad essere incompatibile con l'APE sociale, con il Reddito di cittadinanza e con l'assegno di invalidità, l’indennità ALAS è altresì incompatibile con la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
L’indennità ALAS è inoltre incumulabile con le indennità di malattia e maternità.
L'indennità, infine, è compatibile con la titolarità, al momento della domanda, di cariche elettive e/o politiche con solo gettone di presenza.
Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.
STUDIO GIAROLA